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REGOLAMENTO DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'

Indice:

ART. 1 - Istituzione e finalità
ART. 2 - Composizione e durata
ART. 3 - Compiti
ART. 4 - Funzionamento
ART. 5 - Funzioni del Presidente
ART. 6 - Dimissioni, decadenza, cessazione
ART. 7 - Rapporti tra Comitato, Organizzazioni Sindacali ed Ente
ART. 8 - Efficacia del regolamento

ART. 1 - Istituzione e finalità

È istituito, in attuazione dei principi di parità previsti dalle LL. 903/77, 125/1991 ed in conformità con l'art. 7 del CCNL 07/04/1999 del comparto sanità personale dei livelli e con l'art. 8 del CCNL 08/6/2000 del comparto sanità area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa, il Comitato per le Pari Opportunità (d'ora in poi C.P.O.) presso l'Asl AT.

Il C.P.O. opera:

per la realizzazione di condizioni di pari opportunità e dignità delle donne e degli uomini;

per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne;

per rimuovere ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e nella progressione professionale e di carriera;

per favorire il riequilibrio delle rappresentanze tra i dipendenti di sesso maschile e femminile;

per favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali.

ART. 2 - Composizione e durata

Il C.P.O. ha composizione paritetica ed è così composto:

8 componenti titolari (4 per il comparto e 4 per la dirigenza) e 8 supplenti, nominati dall'Azienda;

8 componenti titolari (4 per il comparto e 4 per la dirigenza) e 8 supplenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative firmatarie dei CC.NN.LL. e nominati dall'Azienda.

I componenti supplenti sostituiscono i titolari qualora questi siano assenti per serio impedimento; possono altresì essere presenti contemporaneamente ai rispettivi titolari, non hanno però in tal caso, diritto di voto.
Il Comitato resta in carica per quattro anni e comunque fino alla costituzione del nuovo organismo.
I componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

ART. 3 - Compiti

Al Comitato compete:

formulare piani di azioni positive a favore delle lavoratrici e dei lavoratori ed individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento delle condizioni di parità;

esprimere parere, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta, sugli atti di interesse generale riguardanti l'ordinamento e la gestione del personale, nonché i piani e gli interventi di formazione, organizzazione e di ristrutturazione dell'Azienda;

promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e a Direttive CEE per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, compresi quelli relativi alle molestie sessuali;

promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento lavorativo dopo l'assenza per maternità, per malattia, per congedi parentali e a salvaguardarne la professionalità;

valutare fatti riguardanti azioni di discriminazione diretta ed indiretta, segnalati al Comitato dal Presidente, che ne ha accertato preventivamente la natura discriminatoria, e quindi formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;

formulare proposte per favorire effettive condizioni di parità nel lavoro e nello sviluppo professionale, che tengano conto anche della posizione dei dipendenti in seno alla famiglia, con particolare riferimento:
- all'accesso e assunzione in servizio;
- all'assegnazione alle strutture, ai processi di mobilità;
- allo sviluppo e progressione di carriera;
- al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali, a parità di requisiti professionali, nell'attribuzione di incarichi e responsabilità nell'ambito delle misure volte a superare, per la generalità dei dipendenti, l'attribuzione prolungata o permanente di mansioni estremamente parcellizzate e prive di ogni possibilità di evoluzione professionale;
- all'accesso ai corsi di formazione ed aggiornamento professionale e modalità di svolgimento degli stessi anche al fine di un effettivo equilibrio, a parità di requisiti professionali, nei passaggi interni e nel conferimento di posizioni organizzative;
- alla flessibilità negli orari di lavoro del personale in rapporto a quelli dei servizi sociali;

promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente. A tale scopo il CPO può avvalersi di esperti dell'Azienda o esterni ad essa, di Enti ed Istituti di Ricerca.

Il CPO è tenuto inoltre:

ad informare periodicamente gli organi di vertice dell'Azienda sul lavoro svolto dal C.P.O. ed i risultati emersi;

a pubblicizzare al personale dipendente il lavoro svolto ed i risultati raggiunti;

a relazionare annualmente agli organi di vertice dell'Azienda sulla condizione dei/delle lavoratori/trici, in particolare fornire informazioni sulla situazione occupazionale in merito alla presenza nelle varie categorie e nei vari profili nonché sulla partecipazione ai processi formativi, secondo quanto previsto dai regolamenti interni;

ad assolvere ad ogni altra incombenza attribuita dal Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali;

a verificare lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità.

ART. 4 - Funzionamento

Il Comitato si riunisce in seduta plenaria ogni due mesi, il secondo martedì del mese alle ore 14.00, escluso il mese di agosto.
Il CPO può riunirsi per esigenze straordinarie, su richiesta del Presidente oppure di almeno 6 dei componenti. In tal caso l'avviso di convocazione, comprendente l'ordine del giorno, è effettuato per iscritto (e-mail) a cura della segreteria del CPO, almeno 5 giorni prima della seduta.
I lavori del Comitato verranno verbalizzati formalmente solo al termine dei lavori per ogni singolo argomento trattato, fatta salva la possibilità per ogni componente di consegnare le osservazioni scritte. Il verbale deve essere approvato all'inizio della seduta successiva.
I verbali contenenti proposte e decisioni del Comitato devono essere trasmessi alla Direzione Generale e alle OO.SS.
Per la validità di ciascuna seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delegazione. Le decisioni devono essere assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per il perseguimento delle finalità previste nell'art. 1, il Comitato può avvalersi della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione, in base alle materie da trattare, di gruppi di lavoro; i Componenti del Comitato possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.

ART. 5 - Funzioni del Presidente

Il Presidente rappresenta il Comitato, presiede le sedute coordinandone le attività assicura i rapporti con i soggetti istituzionali esterni, nonché con l'Ente. Cura che l'attività del Comitato sia diretta al raggiungimento dei fini istituzionali, assicura l'attuazione delle iniziative decise dal Comitato stesso, coordina l'attività dei gruppi di lavoro costituiti per materia. In caso d'urgenza assume le decisioni di competenza del Comitato, qualora questo non possa essere tempestivamente convocato. Tali decisioni devono essere sottoposte al Comitato nella sua prima successiva seduta. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente, al termine del mandato, resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 6 - Dimissioni, decadenza

Ciascun componente del C.P.O. cessa dalla carica al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- dimissioni;
- decadenza;

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e devono essere esaminate dal Comitato alla prima seduta successiva alla data di inoltro.
La decadenza si verifica nel caso in cui un componente rimanga assente ingiustificato per tre sedute consecutive nell'arco di un anno solare. Si dovrà così procedere alla sostituzione del componente.

ART. 7 - Rapporti tra Comitato, Organizzazioni Sindacali ed Ente

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di pari opportunità formulate dal Comitato sono trasmesse ai soggetti abilitati alla contrattazione integrativa.
L'Ente e le OO.SS. sono tenute a prendere in esame tali proposte e a dare al Comitato informazioni sugli esiti della contrattazione entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
Il Presidente del Comitato o un suo delegato, qualora la contrattazione abbia ad oggetto tematiche di parità può partecipare come uditore alle riunioni delle Delegazioni trattanti.
Le determinazioni dell'Ente che prevedono soluzioni diverse da quelle proposte dal Comitato devono essere motivate.
Il C.P.O., per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale dei dati, degli atti, della documentazione dall'ASL AT, nel rispetto delle normative vigenti. A tal fine il Presidente del C.P.O. effettua richiesta scritta al Direttore della struttura competente.

ART. 8 - Risorse materiali ed economiche

Ai fini dell'espletamento delle funzioni del C.P.O. l'ASL AT mette a disposizione un locale e le attrezzature necessarie.
Il C.P.O. riceve risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento: a) da somme appositamente previste nel bilancio aziendale, b) da finanziamenti previsti da leggi, da contributi erogati da Enti Pubblici e privati, nonché da privati cittadini: tali somme saranno iscritte nel bilancio dell'ASL AT , con vincolo di destinazione.

ART. 9 - Efficacia del regolamento

Il presente regolamento viene approvato dal Comitato stesso ed entra in vigore nella prima seduta successiva a quella dell'adozione.
Il C.P.O. può modificare il regolamento dopo la sua approvazione e successiva deliberazione esclusivamente con il consenso favorevole del 50% più uno dei componenti.

A cura di:

Ufficio Stampa e Comunicazione

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