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ESENZIONE TICKET PER FARMACI

In Piemonte viene applicata una quota fissa di compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale (ticket).

Chi paga?
Tutti gli utenti non in possesso di esenzione totale (per invalidità o per reddito) ovvero che acquistano farmaci classificati in fascia A e per i quali sono tenuti a corrispondere:

2 € per confezione fino a un massimo 2 confezioni (4 €) per ricetta

1 € per confezione per
 
antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi, interferoni per soggetti con epatite cronica fino a un massimo di 6 confezioni (4 €) per ricetta

farmaci per patologie croniche fino a un massimo di 3 confezioni (3 €) per ricetta

ESENZIONE PARZIALE PER PATOLOGIA

Alcune patologie croniche (come l'ipertensione e il diabete) danno diritto all'esenzione parziale dal pagamento del ticket regionale sui farmaci correlati alla patologia.

In questo caso si pagherà
1 € per confezione (per ogni ricetta massimo 3 pezzi, pluriprescrizione = 3 €)

Affinché venga applicata l'esenzione, è indispensabile che il medico prescrittore riporti sulla ricetta del Servizio Sanitario Nazionale lo specifico codice della patologia che dà diritto all'esenzione parziale.
Se l'assistito è in possesso di più codici di esenzione, il medico potrà utilizzare un solo codice per ogni ricetta.
Non è ammessa la prescrizione contestuale di farmaci destinati a due o più patologie croniche
L'apposizione di esenzione non veritiera costituisce un illecito amministrativo e quindi sanzionabile secondo normativa vigente.

Come si ottiene l'esenzione per patologia?
Il riconoscimento della patologia cronica viene effettuato dagli sportelli dell'Asl di residenza su presentazione di un documento rilasciato da uno specialista di struttura pubblica.

ESENZIONE TOTALE DAL TICKET PER INVALIDITA'

Alcune categorie di assistiti sono totalmente esenti dal pagamento del ticket regionale sui farmaci (ma non hanno diritto alla pluriprescrizione, quindi per ogni ricetta possono essere prescritti solo 2 pezzi).
Gli assistiti totalmente esenti in Piemonte rientrano nelle seguenti categorie:

1. grandi invalidi del lavoro
2. invalidi civili al 100%
3. ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68
4. pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia;
5. detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22 giugno 1999, n. 230
6. danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex lege n.238/97, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/92
7. invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
8. soggetti affetti da malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
9. invalidi per servizio, appartenenti alle categorie dalla seconda all'ottava
10. invalidi civili, con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi
11. vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari
12. infortunati sul lavoro

Anche in questi casi, affinchè venga applicata l'esenzione, è indispensabile che il medico prescrittore riporti sulla ricetta del Servizio Sanitario Nazionale lo specifico codice che dà diritto all'esenzione.

ESENZIONE TOTALE DAL TICKET PER REDDITO

Ne beneficiano gli assistiti residenti nella Regione Piemonte, senza limiti di età, appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a 36.151,98 euro.
Il reddito complessivo del nucleo familiare è dato dalla somma dei redditi dei singoli membri del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del modello UNICO-PERSONE FISICHE. Per nucleo familiare deve intendersi quello rilevante a fini fiscali (e non anagrafici), costituito dall' interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dagli altri familiari a carico.
Per familiari a carico si intendono i familiari per i quali all'interessato spettino le detrazioni fiscali (in quanto titolari di un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili).

Come si ottiene l'esenzione?
Si richiede all'Asl di residenza, presentando un'autocertificazione su apposito modello distribuito dall'Asl o dai Patronati.
L'attestato riporta il codice E11 e avrà validità fino al 30 giugno 2009.
Per i cittadini ultrasessantacinquenni già in possesso di codice E11, si conferma la validità di tale attestato senza necessità di ulteriori rinnovi fino al 30 giugno 2009.

Che cosa si paga oltre al ticket?

L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco erogato ed il prezzo di rimborso fissato dall' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per i farmaci equivalenti (farmaci generici e farmaci non più coperti da brevetto).

Chi paga?

Tutti gli assistiti sono tenuti al pagamento di tale differenza fatta eccezione per:

1. i pensionati di guerra titolari di pensione vitalizia e dei detenuti ed internati ex art. 1, legge 230/99
2. gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice ( legge 206/2004, legge 244/2007) e i loro familiari

MEDICINALI GENERICI SENZA TICKET

I farmaci equivalenti e le specialità medicinali non più coperte da brevetto sono esenti dal pagamento della quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa farmaceutica.