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In Piemonte viene applicata una quota fissa di
compartecipazione alla spesa farmaceutica regionale
(ticket).
Chi paga?
Tutti gli utenti non in possesso di esenzione
totale (per invalidità o per reddito) ovvero che
acquistano farmaci classificati in fascia A e per i
quali sono tenuti a corrispondere:
2 € per confezione fino a un massimo 2 confezioni (4 €)
per ricetta
1 € per confezione per
antibiotici monodose, medicinali per fleboclisi,
interferoni per soggetti con epatite cronica fino a un
massimo di 6 confezioni (4 €) per ricetta
farmaci per patologie croniche fino a un massimo di 3
confezioni (3 €) per ricetta
ESENZIONE PARZIALE PER PATOLOGIA
Alcune patologie croniche (come l'ipertensione
e
il diabete) danno diritto all'esenzione parziale
dal pagamento del ticket regionale sui farmaci
correlati alla patologia.
In questo caso si pagherà
1 € per confezione (per ogni ricetta massimo 3
pezzi, pluriprescrizione = 3 €)
Affinché venga applicata l'esenzione, è
indispensabile che il medico prescrittore
riporti sulla ricetta del Servizio Sanitario
Nazionale lo specifico codice della patologia
che dà diritto all'esenzione parziale.
Se l'assistito è in possesso di più codici di
esenzione, il medico potrà utilizzare un solo
codice per ogni ricetta.
Non è ammessa la prescrizione contestuale di
farmaci destinati a due o più patologie croniche
L'apposizione di esenzione non veritiera
costituisce un illecito amministrativo e quindi
sanzionabile secondo normativa vigente.
Come si ottiene l'esenzione per patologia?
Il riconoscimento della patologia cronica viene
effettuato dagli sportelli dell'Asl di residenza
su presentazione di un documento rilasciato da
uno specialista di struttura pubblica.
ESENZIONE TOTALE DAL TICKET PER INVALIDITA'
Alcune categorie di assistiti sono totalmente
esenti dal pagamento del ticket regionale sui
farmaci (ma non hanno diritto alla
pluriprescrizione, quindi per ogni ricetta
possono essere prescritti solo 2 pezzi).
Gli assistiti totalmente esenti in Piemonte
rientrano nelle seguenti categorie:
1. grandi invalidi del lavoro
2. invalidi civili al 100%
3. ciechi e sordomuti ex art. 6 legge n. 482/68
4. pensionati di guerra titolari di pensione
vitalizia;
5. detenuti e gli internati ex art. 1, legge 22
giugno 1999, n. 230
6. danneggiati da vaccinazione obbligatoria,
trasfusioni, somministrazioni di emoderivati ex
lege n.238/97, limitatamente alle prestazioni
necessarie per la cura delle patologie previste
dalla legge n. 210/92
7. invalidi per lavoro con una riduzione della
capacità lavorativa superiore ai due terzi
8. soggetti affetti da malattie professionali,
con una riduzione della capacità lavorativa
superiore ai due terzi
9. invalidi per servizio, appartenenti alle
categorie dalla seconda all'ottava
10. invalidi civili, con una riduzione della
capacità lavorativa superiore ai due terzi
11. vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata e loro familiari
12. infortunati sul lavoro
Anche in questi casi, affinchè venga
applicata l'esenzione, è indispensabile che il
medico prescrittore riporti sulla ricetta del
Servizio Sanitario Nazionale lo specifico codice
che dà diritto all'esenzione.
ESENZIONE TOTALE DAL TICKET PER REDDITO
Ne beneficiano gli assistiti residenti nella
Regione Piemonte, senza limiti di età,
appartenenti a nuclei familiari con reddito
complessivo, riferito all'anno precedente,
inferiore a 36.151,98 euro.
Il reddito complessivo del nucleo familiare è
dato dalla somma dei redditi dei singoli membri
del nucleo, come risultante dal rigo RN1 del
modello UNICO-PERSONE FISICHE. Per nucleo
familiare deve intendersi quello rilevante a
fini fiscali (e non anagrafici), costituito
dall' interessato, dal coniuge non legalmente ed
effettivamente separato e dagli altri familiari
a carico.
Per familiari a carico si intendono i familiari
per i quali all'interessato spettino le
detrazioni fiscali (in quanto titolari di un
reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo
degli oneri deducibili).
Come si ottiene l'esenzione?
Si richiede all'Asl di residenza, presentando
un'autocertificazione su apposito modello
distribuito dall'Asl o dai Patronati.
L'attestato riporta il codice E11 e avrà
validità fino al 30 giugno 2009.
Per i cittadini ultrasessantacinquenni già in
possesso di codice E11, si conferma la validità
di tale attestato senza necessità di ulteriori
rinnovi fino al 30 giugno 2009.
Che cosa si paga oltre al ticket?
L'eventuale differenza tra il prezzo del farmaco
erogato ed il prezzo di rimborso fissato dall'
Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) per i
farmaci equivalenti (farmaci generici e farmaci
non più coperti da brevetto).
Chi paga?
Tutti gli assistiti sono tenuti al pagamento di
tale differenza fatta eccezione per:
1. i pensionati di guerra titolari di pensione
vitalizia e dei detenuti ed internati ex art. 1,
legge 230/99
2. gli invalidi vittime di atti di terrorismo e
delle stragi di tale matrice ( legge 206/2004,
legge 244/2007) e i loro familiari
MEDICINALI
GENERICI SENZA TICKET
I farmaci equivalenti e le specialità medicinali non più
coperte da brevetto sono esenti dal pagamento della
quota fissa regionale di compartecipazione alla spesa
farmaceutica. |