ASL AT sede legale Via Conte Verde 125 - 14100 ASTI - Tel. 0141 484000 / 484001 - Contatti

home.htm / donare_gli_organi.htm
DONARE GLI ORGANI

Le parole giuste

Prima di parlare della donazione degli organi a scopo di trapianto occorre anzitutto conoscere con esattezza la terminologia che verrà usata.

Trapianto: immissione nel corpo di un paziente di un tessuto (cornee, cute, segmenti osteo tendinei, valvole cardiache, pericardio,segmenti di grossi vasi arteriosi o venosi e più recentemente di interi arti ) o di un organo funzionante, prelevato da un altro soggetto.
Donatore: è solitamente un cadavere i cui organi sono mantenuti funzionanti grazie a sostegni artificiali o i cui tessuti non hanno ancora subito processi di necrosi.
Ricevente: paziente con ridotta aspettativa di vita o con ridotta qualità della stessa.
Trapianto da donatore vivente e da donatore cadavere
: il donatore è solitamente un cadavere, ma può essere anche un vivente quando viene donato un organo come il rene o quando è donata parte del fegato. Può essere donato anche tessuto osseo proveniente da interventi ortopedici.
Prelievo: consiste nell'atto chirurgico di togliere uno o più organi, o uno o più tessuti, ad un donatore con lo scopo di trapiantarli ad uno o più riceventi.
Espianto: è l'atto chirurgico di rimozione di un organo precedentemente trapiantato.
Innesto: quando ad essere trapiantato è un tessuto; usualmente anche per i tessuti innestati viene usato il termine trapianto.
Occorre infine chiarire la differenza tra coma e morte cerebrale.
Dal coma, giudicato "irreversibile" da un medico sulla base della propria esperienza professionale, ci si può svegliare (anche i medici possono sbagliare una prognosi); dalla morte cerebrale, accertata con criteri cardiaci e neurologici, no.
Ogni volta che si parla di organi prelevati a persone in coma bisogna, dunque, sapere e far sapere che è una notizia non solo imprecisa, ma radicalmente falsa: gli organi si prelevano esclusivamente a individui morti. Ecco perché è indispensabile usare un linguaggio corretto su un argomento così delicato.

Cosa dice la legge

LEGGE 91/1999. "Il prelievo di organi e tessuti è consentito secondo le modalità previste dalla presente legge ed è effettuato previo accertamento della morte ai sensi della legge del 29-12- 93 e D.M. del 22-08-1994 n° 582". Come si vede la legge stabilisce chiaramente che il prelievo di organi e tessuti è possibile solo dopo l'accertamento della morte; ciò può sembrare ovvio, ma serve a levare ogni dubbio sullo stato del donatore, tanto più quando la morte viene accertata con criteri neurologici (morte cerebrale).
Ma in termini giuridici che cosa si intende per morte?

LEGGE 578/1993-1994: "la morte è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell'encefalo". Tradotto in termini medici : se il cuore si ferma, non pomperà più sangue a tutti gli organi e dopo breve tempo il cervello ne soffrirà in modo irreversibile, anche se per manovre rianimatorie dovesse comunque riprendere a battere.
L'accertamento della morte nei reparti ospedalieri avviene con l'esecuzione del "tanatogramma" cioè un elettrocardiogramma protratto per 20 minuti che dimostri la persistenza, in questo arco di tempo, dell'arresto cardiaco. Nelle rianimazioni, dove gli organi sono mantenuti vitali con determinate metodiche e il cuore non si è ancora fermato, ma l'encefalo ha perso tutte le sue funzioni, la morte viene accertata con metodi neurologici, primo fra tutti l'EEG.
LEGGE 91/1999: "I cittadini sono tenuti a dichiarare la propria libera volontà in ordine alla donazione di organi e tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è considerata quale assenso alla donazione".
L'articolo 4 (sopra citato) di questa legge ha anticipato i tempi della "burocrazia" italiana di alcuni anni.
Infatti per metterla in atto è necessario un efficiente sistema informatico che possa raccogliere ed archiviare tutte le dichiarazioni di volontà in merito alla donazione dei propri organi e tessuti ed inoltre per poter esprimere un consenso alla donazione è assolutamente necessario che vi sia una adeguata informazione su ciò a cui si da l'assenso.
Per ovviare a tale "buco" legislativo è stato legiferato, sempre all'interno della stessa normativa, un altro articolo (23): prevede che, nel periodo che precede l'entrata in vigore del silenzio-assenso, ad ogni cittadino è data la possibilità di esprimere in vita la propria volontà sulla donazione dei propri organi e tessuti dopo la morte depositandola all'Asl di appartenenza o indicandola con documentazione verificabile; in tutti i casi i famigliari aventi diritto possono opporsi per iscritto al prelievo.
Per il prelievo di cornea (e solo per quello), ove non vi sia una specifica e documentabile volontà del donatore, ai famigliari è richiesto il consenso alla donazione.

Cos'è la donazione
Cosa è possibile donare
Le procedure e i servizi ad Asti
Donatore o ricevente?

A cura di:

Ufficio Stampa e Comunicazione

Logos Consulting s.r.l.

Sito sviluppato da Logos Consulting S.r.l.
Via Orfanotrofio 10 - 14100, Asti (AT)

info@logosconsulting.it