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Le parole giuste
Prima di parlare della donazione degli organi a
scopo di trapianto occorre anzitutto conoscere
con esattezza la terminologia che verrà usata.
Trapianto: immissione nel corpo di un
paziente di un tessuto (cornee, cute, segmenti
osteo tendinei, valvole cardiache,
pericardio,segmenti di grossi vasi arteriosi o
venosi e più recentemente di interi arti ) o di
un organo funzionante, prelevato da un altro
soggetto.
Donatore: è solitamente un cadavere i cui
organi sono mantenuti funzionanti grazie a
sostegni artificiali o i cui tessuti non hanno
ancora subito processi di necrosi.
Ricevente: paziente con ridotta
aspettativa di vita o con ridotta qualità della
stessa.
Trapianto da donatore vivente e da donatore
cadavere: il donatore è solitamente un
cadavere, ma può essere anche un vivente quando
viene donato un organo come il rene o quando è
donata parte del fegato. Può essere donato anche
tessuto osseo proveniente da interventi
ortopedici.
Prelievo: consiste nell'atto chirurgico
di togliere uno o più organi, o uno o più
tessuti, ad un donatore con lo scopo di
trapiantarli ad uno o più riceventi.
Espianto: è l'atto chirurgico di
rimozione di un organo precedentemente
trapiantato.
Innesto: quando ad essere trapiantato è
un tessuto; usualmente anche per i tessuti
innestati viene usato il termine trapianto.
Occorre infine chiarire la differenza tra
coma
e morte cerebrale.
Dal coma, giudicato "irreversibile" da un medico
sulla base della propria esperienza
professionale, ci si può svegliare (anche i
medici possono sbagliare una prognosi); dalla
morte cerebrale, accertata con criteri cardiaci
e neurologici, no.
Ogni volta che si parla di organi prelevati a
persone in coma bisogna, dunque, sapere e far
sapere che è una notizia non solo imprecisa, ma
radicalmente falsa: gli organi si prelevano
esclusivamente a individui morti. Ecco perché è
indispensabile usare un linguaggio corretto su
un argomento così delicato.
Cosa dice la legge
LEGGE 91/1999. "Il prelievo di organi e
tessuti è consentito secondo le modalità
previste dalla presente legge ed è effettuato
previo accertamento della morte ai sensi della
legge del 29-12- 93 e D.M. del 22-08-1994 n°
582". Come si vede la legge stabilisce
chiaramente che il prelievo di organi e tessuti
è possibile solo dopo l'accertamento della
morte; ciò può sembrare ovvio, ma serve a levare
ogni dubbio sullo stato del donatore, tanto più
quando la morte viene accertata con criteri
neurologici (morte cerebrale).
Ma in termini giuridici che cosa si intende per
morte?
LEGGE 578/1993-1994: "la morte è la
cessazione irreversibile di tutte le funzioni
dell'encefalo". Tradotto in termini medici : se
il cuore si ferma, non pomperà più sangue a
tutti gli organi e dopo breve tempo il cervello
ne soffrirà in modo irreversibile, anche se per
manovre rianimatorie dovesse comunque riprendere
a battere.
L'accertamento della morte nei reparti
ospedalieri avviene con l'esecuzione del
"tanatogramma" cioè un elettrocardiogramma
protratto per 20 minuti che dimostri la
persistenza, in questo arco di tempo,
dell'arresto cardiaco. Nelle rianimazioni, dove
gli organi sono mantenuti vitali con determinate
metodiche e il cuore non si è ancora fermato, ma
l'encefalo ha perso tutte le sue funzioni, la
morte viene accertata con metodi neurologici,
primo fra tutti l'EEG.
LEGGE 91/1999: "I cittadini sono tenuti a
dichiarare la propria libera volontà in ordine
alla donazione di organi e tessuti del proprio
corpo successivamente alla morte, e sono
informati che la mancata dichiarazione di
volontà è considerata quale assenso alla
donazione".
L'articolo 4 (sopra citato) di questa legge ha
anticipato i tempi della "burocrazia" italiana
di alcuni anni.
Infatti per metterla in atto è necessario un
efficiente sistema informatico che possa
raccogliere ed archiviare tutte le dichiarazioni
di volontà in merito alla donazione dei propri
organi e tessuti ed inoltre per poter esprimere
un consenso alla donazione è assolutamente
necessario che vi sia una adeguata informazione
su ciò a cui si da l'assenso.
Per ovviare a tale "buco" legislativo è stato
legiferato, sempre all'interno della stessa
normativa, un altro articolo (23): prevede che,
nel periodo che precede l'entrata in vigore del
silenzio-assenso, ad ogni cittadino è data la
possibilità di esprimere in vita la propria
volontà sulla donazione dei propri organi e
tessuti dopo la morte depositandola all'Asl di
appartenenza o indicandola con documentazione
verificabile; in tutti i casi i famigliari
aventi diritto possono opporsi per iscritto al
prelievo.
Per il prelievo di cornea (e solo per quello),
ove non vi sia una specifica e documentabile
volontà del donatore, ai famigliari è richiesto
il consenso alla donazione.
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